Il signor M. ci scrive: "Abbiamo notato che da qualche anno, come condominio con soli appartamenti privati, paghiamo il 22% di IVA sull'elettricità per le parti in comune. Chiedendo informazioni al fornitore, ci è stato detto che era corretto. È giusto così?".

Se in questo caso si debba applicare l'imposta del 10% o del 22% dipende dalle circostanze.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'Interpello n. 142 del 3 marzo 2021 (riferito al comma 103, Tabella A, Parte III del Decreto IVA 633/72), ha indicato che alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali si applica l'aliquota IVA del 10%.

Se invece nel condominio vi è un contatore "misto", cioè un contatore che serve sia ad abitazioni private sia a locali commerciali (cioè se nel condominio ci sono anche professionisti, negozi o simili), si deve applicare l'aliquota del 22%.

L'Agenzia interpreta la norma in questo modo: se l'intero condominio è costituito solo da unità abitative, allora anche le parti condominiali ad uso comune vengono considerate delle "unità abitative", e pertanto viene applicata l'aliquota IVA ridotta anche per queste.

Se nel condominio sono presenti anche "unità non residenziali", al contatore delle parti comuni verrà (correttamente) addebitata l'IVA al 22% dal fornitore. Nel caso in cui venisse applicata l’IVA al 22% anche a un condominio esclusivamente composto da unità abitative private, l'amministratore potrebbe dover richiedere al fornitore di energia elettrica l'applicazione dell'aliquota ridotta.