Spesso ci é stata rivolta tale domanda, in una compravendita immobiliare condominiale chi deve far fronte ai costi di manutenzione straordinaria, quando questi sono stati precedentemente approvati e conclusi?

I problemi insorgono spesso quando queste manutenzioni straordinarie (come ad esempio ristrutturazioni o rinnovamenti) vengono approvate con delibera assembleare senza che il nuovo proprietario ne sappia nulla.

La corte di cassazione ha deciso che finquando non viene concordato in altro modo “colui o coloro che devono far fronte alle spese sono quelli che al momento dell'assemblea risultavano essere i proprietari e che hanno quindi dato ordine di inizio lavori”. Di conseguenza il venditore deve far fronte a tali spese se queste sono state approvate prima della firma della compravendita. Non importa se i lavori vengono svolti in un secondo momento (nella sua totalitá o in parte).

Di regola il nuovo proprietario deve pagare i costi entro i termini fissati- solo dopo una disamina delle spese egli ha diritto a pretendere ad avere indietro tale somma.

Il compratore in questo caso rischia che il vecchio proprietario non adempi a tale obbligo. È quindi consigliabile chiedere prima della chiusura del contratto di compravendita se siano stati approvati lavori di grande entitá per somme considerevoli.

Tali voci di spesa possono essere incluse nella trattativa per il prezzo di acquisto.