Il Signor A. Chiede: “Ho ritrovato un portafoglio il quale conteneva documenti, schede bancomat e 150€ in contanti e l'ho riconsegnato al legittimo proprietario, cordialmente mi ringrazió e si congedó. Non dovrebbe spettarmi una ricompensa?

Esattamente, nei casi di oggetti ritrovati il codice civile regolamenta la procedura in modo preciso, indicando come rendere noto l'accaduto e a chi consegnare la merce (cfr.Art.927 – 930 c.c.; il detentore o possessore di una cosa mobile sono qui equiparati al legittimo propriretario.)

Per quanto riguarda la ricompensa il codice civile sancisce che il proprietario deve pagare a titolo di premio al rinvenitore almeno il 5% del valore dell'oggetto ritrovato. In questo caso al Signor W. spettavano dunque 7,50€.

Se il possessore non sa di chi sia l'oggetto deve rivolgersi al sindaco del comune nel quale l'oggetto é stato ritrovato e consegnarlo. Il sindaco deve successivamente rendere noto il ritrovamento dell'oggetto per due domeniche consecutive; la proclamazione deve essere affissa per almeno 3 giorni (di regola i dettagli vengono regolati ulteriormente attraverso l'organizzazione comunale).

Sempre secondo il codice civile se trascorso 1 anno dal ritrovamento, il proprietario non ne rivendica la proprietá, l'oggetto spetta di diritto al rinvenitore.