Il Codice del Consumo considera scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario (art 21, comma 3-bis).
La banca può quindi richiedere la stipula di una polizza, ma non può imporre la polizza da lei stessa erogata. Il cliente è libero di scegliere la polizza più conveniente sul mercato.
Per legge è stabilito che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi (cfr. DL 24/01/2012, art. 28 convertito dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27).
Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.