Di quale polizza si tratta?

Una polizza del "ramo danni" con una durata annuale può essere disdetta alla sua scadenza annuale tramite raccomandata AR, rispettando il preavviso stabilito nella polizza.

Di norma nelle polizze è previsto un preavviso dai 30 ai 60 giorni. Attenzione: il mancato rispetto di questo termine preclude la possibilità di disdire la polizza!

Se nonostante regolare disdetta comprovata entro i termini previsti la compagnia continua a richiedervi il pagamento del premio, è necessario inviare alla compagnia un reclamo per iscritto (sempre tramite raccomandata AR).

Se il problema persiste è opportuno sporgere reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), utilizzando l'apposito fac-simile.

Se si tratta di un contratto del "ramo danni" con una durata pluriennale, firmato prima del 15.08.2009, lo stesso può essere disdetto ad ogni scadenza annuale per raccomandata con avviso di ricevimento, rispettando un preavviso di 60 giorni.

Attenzione: il mancanto rispetto del preavviso preclude la possibilità di disdire la polizza.

Se nonostante regolare disdetta comprovata entro i termini previsti la compagnia continua a richiedervi il pagamento del premio, è necessario inviare alla compagnia un reclamo per iscritto (sempre tramite raccomandata AR).

Se il problema persiste è opportuno sporgere reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), utilizzando l'apposito fac-simile.

Se si tratta di un contratto ramo danni con una durata pluriennale, stipulato dopo il 15.08.2009, può essere disdetto soltanto alla sua scadenza naturale, oppure alla scadenza annuale dopo i primi cinque anni dalla sottoscrizione. La disdetta va inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza per raccomandata con avviso di ricevimento.

Esempio: se il contratto è stato firmato nel 2012 con una durata di 5 anni, quindi fino al 2017, questo può essere disdetto solo nel 2017. Tutti i premi fino al 2017 devono essere pagati alla compagnia.

La durata pluriennale dei contratti può essere concordata dalle parti; se la durata è superiore ai 5 anni, il primo momento utile per la disdetta si ha dopo 5 anni. Se invece la durata è inferiore ai 5 anni, la disdetta può essere fatta soltanto alla scadenza naturale, rispettando il preavviso indicato nelle condizioni contrattuali.

Se nonostante regolare disdetta comprovata entro i termini previsti la compagnia continua a richiedervi il pagamento del premio, è necessario inviare alla compagnia un reclamo per iscritto (sempre tramite raccomandata AR).

Se il problema persiste è opportuno sporgere reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), utilizzando l'apposito fac-simile.